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Lavoro agile quale “accomodamento ragionevole” per i dipendenti con disabilita’. La cassazione avalla l’orientamento sostenuto dallo Snalv
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Lavoro agile quale “accomodamento ragionevole” per i dipendenti con disabilita’. La cassazione avalla l’orientamento sostenuto dallo Snalv

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La Cassazione riconosce il lavoro agile come una misura di accomodamento ragionevole per i lavoratori con disabilità, in linea con quanto previsto dalla normativa antidiscriminatoria. È quanto chiarito dai Giudici di ultima istanza nella recente sentenza n.605 del 10 gennaio 2025.
La pronuncia avalla, di fatto, la posizione espressa pubblicamente dallo SNALV – Comparto Fragili già nel convegno del Luglio 2022: lo smart working costituisce, infatti, un esempio di accomodamento ragionevole, ex art. 3, comma 3 bis del DLgs 216/2003 che il datore o la datrice di lavoro deve adottare al fine di salvaguardare il rapporto lavorativo della persona con disabilità.

Per la Corte, dunque, “Il rifiuto di concedere il lavoro agile, in assenza di valide ragioni, può configurarsi come discriminazione indiretta ai danni del lavoratore disabile”, a meno che il datore di lavoro non possa dimostrare che tale misura comporti un onere sproporzionato o ingiustificato per l’organizzazione aziendale.

Alla luce di questa importante sentenza, lo Snalv Confsal ribadisce l’importanza del lavoro agile quale modalità di lavoro in grado di realizzare un efficace bilanciamento tra l’interesse datoriale e l’esigenza di tutela dei lavoratori con disabilità.

A tal proposito, lo SNALV rilancia la proposta già presentata anzitempo, consistente nell’introduzione di meccanismi premiali (con sgravi fiscali e/o contributivi) per i datori di lavoro che, a seguito della stipula di accordi aziendali, adottino soluzioni organizzative volte alla promozione del lavoro agile per i dipendenti con disabilità.
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