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Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
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(Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025)
Dal 1° gennaio 2025, cambiano le condizioni per accedere alla NASpI in caso di precedenti dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 3 del D.lgs. 22/2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpI.
Questa novità riguarda i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, si sono dimessi volontariamente o hanno aderito a una risoluzione consensuale.
Il nuovo obbligo si applica solo se:
-Si presenta domanda di NASpI a partire dal 1° gennaio 2025;
-Il lavoratore si è dimesso da un contratto a tempo indeterminato (anche per accordo consensuale) e successivamente, entro 12 mesi, ha perso involontariamente un nuovo lavoro;
In questi casi, per avere diritto alla NASpI è necessario dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione tra la data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, e la data della cessazione involontaria per cui si presenta la domanda. Questa contribuzione sostituisce il normale requisito delle 13 settimane nel quadriennio.
Il nuovo requisito non si applica nei seguenti casi:
-Dimissioni per giusta causa;
-Dimissioni durante la maternità/paternità tutelata;
-Risoluzioni consensuali avvenute tramite procedura di conciliazione;
Il nuovo requisito riguarda solo l’accesso alla prestazione, pertanto la misura e durata dell’indennità NASpI restano invariate e si calcolano secondo le regole ordinarie già previste dal D.lgs. 22/2015.
Dal 1° gennaio 2025, cambiano le condizioni per accedere alla NASpI in caso di precedenti dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 3 del D.lgs. 22/2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpI.
Questa novità riguarda i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, si sono dimessi volontariamente o hanno aderito a una risoluzione consensuale.
Il nuovo obbligo si applica solo se:
-Si presenta domanda di NASpI a partire dal 1° gennaio 2025;
-Il lavoratore si è dimesso da un contratto a tempo indeterminato (anche per accordo consensuale) e successivamente, entro 12 mesi, ha perso involontariamente un nuovo lavoro;
In questi casi, per avere diritto alla NASpI è necessario dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione tra la data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, e la data della cessazione involontaria per cui si presenta la domanda. Questa contribuzione sostituisce il normale requisito delle 13 settimane nel quadriennio.
Il nuovo requisito non si applica nei seguenti casi:
-Dimissioni per giusta causa;
-Dimissioni durante la maternità/paternità tutelata;
-Risoluzioni consensuali avvenute tramite procedura di conciliazione;
Il nuovo requisito riguarda solo l’accesso alla prestazione, pertanto la misura e durata dell’indennità NASpI restano invariate e si calcolano secondo le regole ordinarie già previste dal D.lgs. 22/2015.