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Nessun conflitto di interessi tra incarico sindacale e ruolo di dipendente all’ufficio personale
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4 settembre 2025
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non vi è incompatibilità tra l’essere dipendente addetto alla gestione del personale e l’incarico di dirigente sindacale.
Il potenziale conflitto di interessi, infatti, riguarda esclusivamente i dirigenti e i responsabili dei servizi del personale, e non i dipendenti con qualifiche amministrative o ruoli esecutivi.
Questa posizione è stata chiarita nel Parere del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 n. 2220, emesso in riferimento all’applicazione dell’articolo 53, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001.
La norma stabilisce che non possono essere nominati responsabili o direttori di strutture dedicate alla gestione del personale i soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto cariche in partiti politici o sindacati, oppure avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni.
ANAC precisa che la disposizione non si applica ai semplici addetti agli uffici del personale. In altre parole, un dipendente che svolge attività come la predisposizione dei cedolini o altre pratiche amministrative non incorre automaticamente in una situazione di conflitto, salvo che vi sia un interesse personale concreto che possa compromettere l’imparzialità del suo operato.
Il concetto generale di conflitto di interessi, richiamato anche dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013), si configura solo quando l’interesse pubblico rischia di essere distorto a vantaggio di interessi privati.
In conclusione, ANAC conferma che il ruolo sindacale è pienamente compatibile con quello di dipendente non dirigente dell’ufficio personale, ribadendo la necessità di verificare caso per caso un’eventuale compromissione dell’imparzialità.
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non vi è incompatibilità tra l’essere dipendente addetto alla gestione del personale e l’incarico di dirigente sindacale.
Il potenziale conflitto di interessi, infatti, riguarda esclusivamente i dirigenti e i responsabili dei servizi del personale, e non i dipendenti con qualifiche amministrative o ruoli esecutivi.
Questa posizione è stata chiarita nel Parere del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 n. 2220, emesso in riferimento all’applicazione dell’articolo 53, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001.
La norma stabilisce che non possono essere nominati responsabili o direttori di strutture dedicate alla gestione del personale i soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto cariche in partiti politici o sindacati, oppure avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni.
ANAC precisa che la disposizione non si applica ai semplici addetti agli uffici del personale. In altre parole, un dipendente che svolge attività come la predisposizione dei cedolini o altre pratiche amministrative non incorre automaticamente in una situazione di conflitto, salvo che vi sia un interesse personale concreto che possa compromettere l’imparzialità del suo operato.
Il concetto generale di conflitto di interessi, richiamato anche dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013), si configura solo quando l’interesse pubblico rischia di essere distorto a vantaggio di interessi privati.
In conclusione, ANAC conferma che il ruolo sindacale è pienamente compatibile con quello di dipendente non dirigente dell’ufficio personale, ribadendo la necessità di verificare caso per caso un’eventuale compromissione dell’imparzialità.
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