La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e veloce, introdotto con la riforma del processo civile.
LA RIFORMA
Il D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 32) cambia nuovamente le regole, introducendo gli artt. 441 bis, ter e quater al codice di procedura civile.
Dal 28 febbraio 2023 il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento si applica a tutte le controversie nelle quali con l’impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La caratteristica fondamentale delle novità introdotte è rappresentata dal perseguimento della celerità dei tempi del giudizio. Da ciò l’indicazione del carattere prioritario delle controversie e la previsione della possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà.
La riduzione dei termini non è obbligatoria, ma viene appunto decisa dal giudice in base alle circostanze esposte nel ricorso.
Esercitata tale facoltà dal giudice, conseguono due momenti di automaticità:
il limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni;
il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto alla metà.
All’udienza di discussione, inoltre, il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.
Dalla Relazione sull’attuazione della Politica di coesione 2014-2020, illustrata dal Ministro Fitto in occasione del Consiglio dei Ministri del 16 Febbraio scorso, è emerso che sui complessivi 116,2 miliardi di euro spettanti all’Italia, ne sono stati spesi finora soltanto 36,5.
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe appena approvato al Senato, è stata estesa l’operatività del Fondo nuove competenze a tutto il 2023. Cos’è il Fondo nuove competenze? Il Fondo nuove competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che mira ad aiutare aziende e lavoratori mediante lo sviluppo di competenze e formazione ad hoc sulla persona.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro (attrezzature utilizzate, sostanze e preparati impiegati, mansioni svolte) garantendo una formazione specifica con una visione attenta alla tutela della maternità.