La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e veloce, introdotto con la riforma del processo civile.
LA RIFORMA
Il D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 32) cambia nuovamente le regole, introducendo gli artt. 441 bis, ter e quater al codice di procedura civile.
Dal 28 febbraio 2023 il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento si applica a tutte le controversie nelle quali con l’impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La caratteristica fondamentale delle novità introdotte è rappresentata dal perseguimento della celerità dei tempi del giudizio. Da ciò l’indicazione del carattere prioritario delle controversie e la previsione della possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà.
La riduzione dei termini non è obbligatoria, ma viene appunto decisa dal giudice in base alle circostanze esposte nel ricorso.
Esercitata tale facoltà dal giudice, conseguono due momenti di automaticità:
il limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni;
il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto alla metà.
All’udienza di discussione, inoltre, il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.
Anche quest’anno è disponibile il Bonus Sostegno al Reddito (SaR) 2024, una misura di sostegno economico destinata ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (ex interinali) e che ora si trovano in stato di disoccupazione involontaria.
A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi – sia dipendenti che collaboratori – possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL). Si offre una panoramica sintetica delle principali informazioni fornite dalla circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024, facilitando la comprensione delle norme e delle procedure per l'accesso alla prestazione.
La guida SNALV Confsal per i lavoratori impegnati in funzioni elettorali