SMARTWORKING PER I LAVORATORI FRAGILI: LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER I DATORI DI LAVORO

Il Ministero del #Lavoro ha reso note le modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i #LavoratoriFragili. La #Legge di bilancio 2023, infatti, ha prorogato il diritto per i soli soggetti fragili a proseguire la propria attività lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo 2023.

➖ CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI 
Rientrano nella categoria i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 3 febbraio 2022 (emanato in previsione dell’art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221). Si ricorda che, in base al suddetto Decreto, la condizione di fragilità deve essere certificata dal Medico di medicina generale.

➖ PROCEDURA SEMPLIFICATA
I datori di lavoro devono trasmettere al Ministro la comunicazione di lavoro agile mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato". Tale modalità può essere utilizzata entro e non oltre la fine di questo mese (31 gennaio 2024) e può essere utilizzata per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre il 31 marzo 2023.
A partire dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

➖ PROCEDURA ORDINARIA
Le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso.

➖ LA POSIZIONE DELLO SNALV CONFSAL
Il nostro Sindacato continua ad evidenziare alle Istituzioni la discrasia che produce tale norma: introducendo il “diritto al lavoro agile”, il legislatore ha ritenuto di dover tutelare determinati soggetti che, sulla base delle evidenze scientifiche odierne, si trovino in una situazione di “rischio” qualora prestino la propria attività lavorativa in presenza.
Tuttavia, è di tutta evidenza che il “diritto al lavoro agile” non esiste nei casi in cui la mansione del lavoratore sia incompatibile con tale modalità di lavoro: ciò succede sia nel pubblico impiego, quanto nel settore privato.
La norma, dunque, finisce per tutelare soltanto una platea ristretta di lavoratori (ovvero, coloro svolgono un’attività compatibile con lo smartworking), dimenticandosi di tutti i lavoratori fragili che sono costretti a recarsi al lavoro in presenza.
Il rischio o c’è per tutti o non c’è per nessuno. E sarebbe ora che le nostre “autorevoli” Istituzioni si assumano le loro doverose responsabilità.
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