L'INPS ha comunicato il rilascio della procedura telematica per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti (fruizione giornaliera e oraria) del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo dei padri.
Presentazione della domanda riguardante periodi di astensione precedenti:
Le domande di congedo parentale presentate possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e l’8 novembre.
Domande successive all’8 novembre:
Per i periodi di congedo parentale successivi all’8 novembre, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Congedo facoltativo del padre:
L’Istituto specifica che la procedura di domanda, per i pagamenti diretti dell’ indennità, consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.
Lavoratori autonomi:
Per il congedo parentale dei Lavoratori Autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, è possibile fruire delle tutele in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche.
Il Ministero del Lavoro ha fornito un utile strumento di consultazione delle misure attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori. Scarica la guida integrale in formato pdf.
Lo Snalv continua a segnalare, oramai su base mensile, un fenomeno tutto italiano: nonostante l'elevata disoccupazione, nel nostro Paese restano scoperti migliaia di posti di lavoro (cd. "mismatch").
A partire da questo mese di settembre, in occasione della nascita di un figlio l'Inps invierà ai genitori che abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive un avviso via mail con cui li inviterà a presentare la domanda per l'assegno unico universale o, in presenza di altri figli a carico, per integrare il beneficio già percepito.