Arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell’ ammortizzatore sociale.
L’obbligo di formazione è stato previsto dalla Legge Di Bilancio 2022: la partecipazione alle attività formative o di riqualificazione diviene vincolante per il lavoratore «laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale» redatto all’esito della procedura di consultazione.
IMPORTO DELLE SANZIONI
Riguardo alle sanzioni (la cui modulazione e modalità di accertamento sono contenute nel Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro, pubblicato settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale), viene prevista - in caso di mancata partecipazione - la decurtazione da un minimo di una mensilità di cassa integrazione sino alla decadenza da quest’ultima. Nello specifico:
in caso di assenze “non giustificate” comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, vi è una riduzione dell’indennità di cassa integrazione pari a un terzo del totale (la sanzione minima è pari ad almeno una mensilità di cassa integrazione);
se le assenze sono tra il 50 e l’80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di un mese;
a oltre l’80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Le somme vengono recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno al nucleo familiare.
CAUSE GIUSTIFICATIVE
Il decreto individua, altresì, quali sono le assenze “giustificate”:
- stato di malattia o infortunio documentato;
- servizio civile di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c’è possibilità di valutazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
Competenti ad accertare la mancata partecipazione sono gli ispettorati territoriali del Lavoro, sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall’Inps o dai fondi di solidarietà bilaterali.
Il Ministero del Lavoro ha fornito un utile strumento di consultazione delle misure attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori. Scarica la guida integrale in formato pdf.
Lo Snalv continua a segnalare, oramai su base mensile, un fenomeno tutto italiano: nonostante l'elevata disoccupazione, nel nostro Paese restano scoperti migliaia di posti di lavoro (cd. "mismatch").
A partire da questo mese di settembre, in occasione della nascita di un figlio l'Inps invierà ai genitori che abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive un avviso via mail con cui li inviterà a presentare la domanda per l'assegno unico universale o, in presenza di altri figli a carico, per integrare il beneficio già percepito.