LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS): PREVISTE SANZIONI PER CHI NON PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell’ ammortizzatore sociale. 


L’obbligo di formazione è stato previsto dalla Legge Di Bilancio 2022: la partecipazione alle attività formative o di riqualificazione diviene vincolante per il lavoratore «laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale» redatto all’esito della procedura di consultazione.

​IMPORTO DELLE SANZIONI
Riguardo alle sanzioni (la cui modulazione e modalità di accertamento sono contenute nel Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro, pubblicato settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale), viene prevista - in caso di mancata partecipazione - la decurtazione da un minimo di una mensilità di cassa integrazione sino alla decadenza da quest’ultima. Nello specifico:
in caso di assenze “non giustificate” comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, vi è una riduzione dell’indennità di cassa integrazione pari a un terzo del totale (la sanzione minima è pari ad almeno una mensilità di cassa integrazione);
se le assenze sono tra il 50 e l’80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di un mese;
a oltre l’80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Le somme vengono recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno al nucleo familiare.

CAUSE GIUSTIFICATIVE
Il decreto individua, altresì, quali sono le assenze “giustificate”:
- stato di malattia o infortunio documentato;
- servizio civile di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c’è possibilità di valutazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.

​MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
Competenti ad accertare la mancata partecipazione sono gli ispettorati territoriali del Lavoro, sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall’Inps o dai fondi di solidarietà bilaterali.

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