Arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell’ ammortizzatore sociale.
L’obbligo di formazione è stato previsto dalla Legge Di Bilancio 2022: la partecipazione alle attività formative o di riqualificazione diviene vincolante per il lavoratore «laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale» redatto all’esito della procedura di consultazione.
IMPORTO DELLE SANZIONI
Riguardo alle sanzioni (la cui modulazione e modalità di accertamento sono contenute nel Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro, pubblicato settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale), viene prevista - in caso di mancata partecipazione - la decurtazione da un minimo di una mensilità di cassa integrazione sino alla decadenza da quest’ultima. Nello specifico:
in caso di assenze “non giustificate” comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, vi è una riduzione dell’indennità di cassa integrazione pari a un terzo del totale (la sanzione minima è pari ad almeno una mensilità di cassa integrazione);
se le assenze sono tra il 50 e l’80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di un mese;
a oltre l’80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Le somme vengono recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno al nucleo familiare.
CAUSE GIUSTIFICATIVE
Il decreto individua, altresì, quali sono le assenze “giustificate”:
- stato di malattia o infortunio documentato;
- servizio civile di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c’è possibilità di valutazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
Competenti ad accertare la mancata partecipazione sono gli ispettorati territoriali del Lavoro, sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall’Inps o dai fondi di solidarietà bilaterali.
Anche quest’anno è disponibile il Bonus Sostegno al Reddito (SaR) 2024, una misura di sostegno economico destinata ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (ex interinali) e che ora si trovano in stato di disoccupazione involontaria.
A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi – sia dipendenti che collaboratori – possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL). Si offre una panoramica sintetica delle principali informazioni fornite dalla circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024, facilitando la comprensione delle norme e delle procedure per l'accesso alla prestazione.
La guida SNALV Confsal per i lavoratori impegnati in funzioni elettorali