“DECRETO LAVORO”: la guida SNALV Confsal per lavoratori e dirigenti sindacali

La Segreteria Nazionale SNALV Confsal fornisce, di seguito, una breve spiegazione delle principali novità del cd. “Decreto Lavoro” (A.C. 1532-bis-A) approvato oggi dalla Camera dei Deputati. 

 

  • SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 1)

La novità sostanziale riguarda la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo di fare la visita sussiste solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 6)

E’ stata finalmente recepita l’istanza trasmessa dallo Snalv Confsal in merito alla compatibilità tra cassa integrazione e secondo lavoro. Nello specifico, è stata ripristinata la versione precedente dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015 che consente – dunque – la piena applicazione della Circolare INPS n. 130 del 04/10/2010.

Lo Snalv aveva chiesto di non penalizzare i lavoratori che facessero un secondo lavoro durante la cassa integrazione, sia con un’istanza di interpello (rimasta inevasa proprio per la modifica legislativa in itinere) sia intervenendo alla Camera dei Deputati in fase di audizione (https://webtv.camera.it/evento/24421).

  • PERIODO DI PROVA DEL CONTRATTO A TERMINE (art. 13)

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

  • LAVORO AGILE (art. 14)

Viene previsto l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

  • CONTRATTI MISTI: PARTITA IVA E DIPENDENTE (art. 17)

Si consente l'applicabilità del regime forfettario previsto dalla normativa vigente agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato. La norma rappresenta una novità assoluta nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro e richiede, probabilmente, alcuni chiarimenti per la sua piena operatività.

  • ASSENZA INGIUSTIFICA E DIMISSIONI VOLONTARIE (art. 19)

E’ questa, forse, la disposizione più controversa che ha spinto alcuni giornalisti a definirla come un ripristino delle cd. “dimissioni in bianco”.

In realtà - in base alla versione definitiva del provvedimento in esame – non esiste alcun automatismo tra assenza ingiustificata e dimissione volontaria: l’articolo 19, infatti, prevede che il rapporto di lavoro si intende risolto “per volontà del lavoratore” qualora lo stesso si sia assentato ingiustificatamente per oltre 15 giorni consecutivi (o per un termine più breve previsto dal CCNL) soltanto previa verifica dell’Ispettorato del Lavoro. In aggiunta: il dipendente può sempre dimostrare l’impossibilità (per causa di forza maggiore o “per fatto imputabile al datore di lavoro”) di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

  • CONCILIAZIONI SINDACALI TELEMATICHE (art. 20)

Si consente lo svolgimento delle conciliazioni in materia di lavoro (incluse le conciliazioni sindacali) in modalità telematica. 

ATTENZIONE! E’ necessaria l’adozione di un apposito Decreto Ministeriale che elenca i requisiti tecnici necessari: prima di tale Decreto, le conciliazioni devono continuare a svolgersi in presenza presso le sedi sindacali.

La Segreteria Nazionale fornirà all’uopo tempestivi aggiornamenti.

  • DOMANDE DI ACCESSO PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (art. 28)

La disposizione uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno (articolo 28);

  • ALTRE NOVITA’

 

Il testo contiene modifiche sostanziali anche in materia di sicurezza sul lavoro, somministrazione e lavoro stagionale, apprendistato, rendita vitalizia, per le quali la Segreteria Nazionale rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

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