Legge sull’oblio oncologico, arriva il Decreto attuativo.

Dopo l’approvazione della storica Legge sul diritto all’oblio oncologico, arriva finalmente il decreto del Ministero della Salute sui termini per l’applicazione dell’oblio oncologico.

Ma andiamo con ordine.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Il diritto è stato introdotto con la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ed ha rappresentato una vera e propria svolta per le persone guarite da un tumore: chiedere un mutuo, stipulare un’assicurazione, adottare un bambino o partecipare a un concorso non dovrà essere più una missione impossibile per quanti hanno superato la malattia.

La legge 193/2023 prevedeva la definizione, attraverso un apposito decreto, dell’elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla norma generale, ovvero dieci anni (o cinque se la diagnosi è precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.

Ebbene, come stabilisce ora il Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute (già pubblicato in G.U.), l’oblio oncologico nel caso del tumore del colon retto stadio I (qualsiasi età), della mammella stadio I-II (qualsiasi età), del testicolo (qualsiasi età), della tiroide (donne con diagnosi <55 anni, uomini <45, esclusi i tumori anaplastici) scatta dopo un anno dalla fine del trattamento.

Nel caso del linfoma di Hodgkin (<45), delle leucemie acute (linfoblastiche e mieloide) e del tumore del corpo dell’utero, invece, l’obio scatta a 5 anni dalla fine del trattamento. Dovranno passare 6 anni, inoltre, per melanoma (>21 anni) e tumore del collo dell’utero (>21 anni) e 7 anni per il tumore del colon-retto allo stadio II-III > 21 anni.


 

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