Lavoratori dello spettacolo: info e requisiti sulla nuova “indennità di discontinuità”

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la nuova indennità di discontinuità prevista dal D.lgs. 175/2023, a favore dei lavoratori dello spettacolo che, in virtù della specificità del settore, lavorano con carattere intermittente e discontinuo.

I destinatari sono i lavoratori del settore spettacolo inquadrati come:

  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro 25 luglio 2023, recante “Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo”;
  • lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

Al momento della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini Irpef, determinato in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta precedente a quello di presentazione della domanda, non superiore a 25.000,00 euro;
  • aver maturato, nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS);
  • non essere stato titolare, neanche per un breve arco temporale, di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (ad esclusione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità).
  • non essere titolare di pensione diretta o percettore di assegno ordinario di invalidità.

L’indennità di discontinuità sarà riconosciuta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate al FPLS nell’anno precedente la presentazione della domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite di 312 giornate annue. L’indennità sarà corrisposta in un’unica soluzione nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Inps entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L’istituto procederà poi, entro il 30 settembre successivo alla valutazione delle domande.

Contattaci per supporto e assistenza nella domanda:
06.70492451 - 345.0511636 - info@snalv.it
 





 

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