La circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 fa chiarezza sulle modifiche apportate alla disciplina del “tempo determinato” dal cd. decreto “lavoro” (D.L. n. 48/2023).
Il Ministero ribadisce che la durata massima di un contratto a termine è posta a 12 mesi, estendibile fino a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla Legge:
Con riguardo ai casi di “sostituzione di altri lavoratori”, la Circolare prevede che il datore di lavoro debba indicare le motivazioni concrete ed effettive della sostituzione (che, in ogni caso, non potrà mai riguardare lavoratori che esercitano diritto di sciopero).
Il Ministero, inoltre, chiarisce che le causali individuate dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) prima dell’entrata in vigore del Decreto Lavoro, sono utilizzabili per tutto il periodo di vigenza del Contratto Collettivo, a patto che: «individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine» e «non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina».
La circolare prevede che, per eventuali rapporti di lavoro a termine stipulati prima del 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo di 12 mesi senza necessità di apporre causali.
Infine, le suddette causali non sono obbligatorie nel caso di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, università private ed altri soggetti elencati all’art. 24 del Decreto Lavoro: in tal caso, in base a quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 165/2001, l’utilizzo di tale tipologia contrattuale è consentito solo in presenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Inoltre, solo per questi soggetti, la durata massima dei contratti a termine continua ad essere di 36 mesi, secondo quanto previsto nella formulazione previgente al Decreto Dignità.
Scarica qui il testo integrale della Circolare n. 9/2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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