Lavoratori fragili, le tutele in vigore fino al 31 dicembre 2023 (aggiornamento OTTOBRE 2023)

Lo Snalv Confsal ha più volte denunciato l’inadeguatezza della normativa posta a tutela dei lavoratori fragili: le varie disposizioni emanate negli ultimi tre anni, infatti, da una parte hanno impedito – in tanti casi - di “proteggere” concretamente i lavoratori a rischio; dall’altra parte, hanno anche creato ingiustificabili discriminazioni tra i lavoratori stessi, sia sulla base di presunte condizioni sanitarie, sia in base all’appartenenza al settore pubblico o privato.

Tralasciando i commenti di sorta, cerchiamo di fornire un quadro esaustivo delle tutele ad oggi – 4 ottobre 2023 – esistenti.

E’ bene subito rimarcare che l’unica disposizione di legge ad oggi in vigore è quella prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022, i cui effetti sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 dal recente Decreto-Legge n. 132/2023, articolo 8) che prevede quanto segue:
Fino al 31 dicembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Sulla base di questa norma, cerchiamo di chiarire alcuni aspetti:

  • CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI?
    Rientrano tra i soggetti “fragili” i lavoratori in possesso di una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» elencate dal Decreto Ministero della Salute 4 febbraio 2022. Il possesso di una di queste patologie deve essere certificato dal medico di medicina generale del lavoratore.
     
  • A QUALE TUTELA POSSONO ACCEDERE? 
    La norma in commento prevede un diritto “assoluto” al lavoro agile: in parole semplici, il datore di lavoro ha l’obbligo di accettare una richiesta di accesso allo smartworking anche qualora la mansione svolta dal dipendente è incompatibile con tale modalità di lavoro. In questo caso, infatti, il datore dovrà adibire il dipendente in una diversa mansione (compatibile col lavoro agile) anche di livello inferiore (ma comunque entro «la medesima area di inquadramento»), senza decurtazione della retribuzione. 
    E’ chiaro che tale “diritto” venga meno nel caso in cui il datore certifichi l’inesistenza o la momentanea indisponibilità, nell’assetto organizzativo aziendale, di una mansione compatibile con la modalità di lavoro agile.
     
  • COME ACCEDERE ALLA TUTELA? 
    Nel caso in cui il lavoratore fragile intenda usufruire per la prima volta di questa tutela, i passaggi da seguire sono essenzialmente due: 
  1.  Ottenere una certificazione di fragilità redatta dal proprio medico di medicina generale, sulla base delle indicazioni previste dal già citato Decreto Ministero della Salute 4 febbraio 2022;
  2.  Richiedere, per iscritto, al proprio datore di lavoro di accedere al lavoro agile, in applicazione delle disposizioni ex art. 1, comma 306, L. 197/2022.

 

Il comparto “Lavoratori fragili” dello Snalv Confsal rimane a disposizione di tutti i lavoratori per maggiore chiarezza.

fragili@snalv.it – 345.0511636

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