Lavoratori fragili, le tutele ad oggi in vigore. Il disordine legislativo non aiuta a fare chiarezza.

Quello dei lavoratori fragili è un esempio lampante di quanto il “disordine legislativo” produca, spesso, danni concreti nella vita pratica delle persone.

Il famoso “diritto allo smartworking” – più volte prorogato dall’inizio della pandemia, con formulazioni diverse e variegate – è diventato un vero e proprio ginepraio, in cui emergono ingiustificabili distinzioni tra i lavoratori, oltre a modalità procedurali che cozzano di logica e senso compiuto.

Ciò premesso, cerchiamo in sintesi di fare il punto sulle tutele oggi in vigore. 

Il cd. “Decreto Lavoro” (DL n. 48/2023, convertito dalla Legge n. 85/2023) ha prorogato due differenti tipologie di accesso al lavoro agile:

         1. LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI “FRAGILI” DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO (art. 28bis del Decreto)

Questa norma prevede il diritto assoluto per i lavoratori di accedere allo smartworking, fino al 30 settembre 2023, anche qualora la propria mansione sia incompatibile con la modalità di lavoro agile.

Il diritto è riservato ai lavoratori che: 

  • siano dipendenti sia del settore pubblico sia di aziende private;
  • rientrano nella famosa lista interministeriale (D.M. 4 febbraio 2022), la cui certificazione è redatta dal medico di medicina generale.

 

         2. LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI “FRAGILI” DEL SETTORE PRIVATO (art. 42 del Decreto)

Questa norma, invece, prevede il diritto per i lavoratori di accedere allo smartworking, fino al 31 dicembre 2023, soltanto qualora la propria mansione sia compatibile con la modalità di lavoro agile.

Il Diritto è riservato ai lavoratori che:

  • siano dipendenti di aziende private (no lavoratori pubblici);
  • siano dichiarati dal medico competente soggetti “a rischio”, «in ragione dell’età o della condizione derivante da immunodepressione, da esisti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità».

In definitiva, emergono con chiarezza differenze su alcuni aspetti che non sono giustificati da alcuna evidenza scientifica: da un lato, si riserva il “diritto assoluto” allo smartworking soltanto ai dipendenti fragili che rientrano nella deprecabile lista interministeriale (la cui certificazione spetta al medico di base); dall’altro lato, invece, ai lavoratori considerati “a rischio” dal medico competente viene concesso un diritto al lavoro agile “relativo”, ossia condizionato dalla compatibilità della mansione svolta con tale modalità di lavoro.  Tale diritto, inoltre, non vale per i dipendenti pubblici.

Non si capisce, inoltre, perché una norma è limitata al 30 settembre, mentre l’altra sarà in vigore fino al 31 dicembre.

Ordunque, anche in questa Legislatura, si registra un’ignobile approssimazione e poca sensibilità verso i lavoratori fragili. 

Lo Snalv Confsal resta fermamente convinto della necessità di una riforma organica, che risolva alla radice le problematiche legate alle assenze effettuate dai lavoratori con patologie gravi, croniche o invalidanti. Tale posizione è stata espressa più alle Istituzioni competenti e ribadita, da ultimo, nella nota trasmessa pochi giorni fa al Ministro del Lavoro, Calderone, ed al Ministro per le Disabilità, Locatelli (LEGGI QUI).

Nel frattempo, restiamo sempre a disposizione di tutti i lavoratori per aiutarli a districarsi nel labirinto di norme “no sense” che ci troviamo a fronteggiare.

fragili@snalv.it – 345.0511636


 

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