Lavoratori autonomi, domanda per l’indennità “ISCRO” entro il 31 ottobre 2023

L’Inps, con il messaggio 1636/2023, ha comunicato la riattivazione della procedura online tramite cui si può inoltrare la domanda al fine di ricevere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021-23 in favore dei professionisti iscritti alla gestione separata.

Il contributo economico può essere chiesto una sola volta e a fronte di una contrazione del reddito. In particolare, nell'anno precedente la domanda, il reddito da lavoro autonomo (in questo caso quello del 2022) deve essere stato inferiore al 50% della media dei redditi del triennio ulteriormente precedente (quindi 2019-21). Inoltre, nel 2022 il reddito non deve comunque aver superato l'importo di 8.972,04 euro.

I valori devono essere autodichiarati dall'interessato, a meno che siano già conosciuti dall'Inps: in quest'ultimo caso li si trova precompilati nella procedura online. Come precisato nella circolare 94/2021, si deve fare riferimento agli importi riportati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi in caso di attività professionale individuale, nel quadro RH se si partecipa a studi associati, nel quadro LM per chi è in regime forfettario.

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati utilizzando sito internet o call center Inps, oppure tramite i patronati, in tutti i casi entro il 31 ottobre di quest'anno. Non saranno accettate le richieste di chi ne ha già beneficiato nel 2021 o nel 2022, nonché nel caso in cui l'Iscro sia stata assegnata ma poi il titolare sia decaduto dal diritto. Via libera, invece, qualora la precedente richiesta sia stata respinta o l'indennità sia stata revocata in origine.

L'Iscro viene erogata per sei mensilità con un importo pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'agenzia delle Entrate e trasmesso all'Inps al momento di presentazione della domanda. In pratica si dimezza il reddito e poi si calcola il 25% di tale importo. Il valore dell'indennità, nel 2023, non può comunque essere inferiore a 275,38 euro e non superiore a 881,23 euro mensili.


 

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