MODALITA’ DI LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI “FRAGILI”: SANCIRE IL DIRITTO PER LEGGE

Roma, 20 dicembre 2023 - Assistiamo, in questi giorni, all’ennesimo tentativo del Parlamento di prorogare in extremis la norma sul lavoro agile per i dipendenti cd. fragili.

Tra discriminazioni ingiustificate e applicazioni difformi, quella sui lavoratori fragili è una questione ancora irrisolta che la politica si ostina a non risolvere.

Sicuramente i Decreti attuativi della Riforma “Legge quadro della disabilità” rappresentano un’occasione imperdibile per concretizzare quel concetto di “accomodamento ragionevole” tanto decantato sulla carta e per nulla applicato nella realtà dei fatti, anche alla luce della corposa e recente giurisprudenza in materia.

In tal senso, si segnala l’ordinanza del 18 dicembre 2023 del Tribunale di Roma che ha accolto la domanda di una lavoratrice affetta da diverse patologie, tra cui la fibromialgia, finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, con conseguente obbligo datoriale di realizzare gli accomodamenti ragionevoli.

Nello specifico, la vicenda riguarda una dipendente di Poste Italiane che, in procinto di superare il periodo di comporto in ragione di diverse gravi patologie da cui era affetta, tra cui la fibromialgia, ha proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma al fine di veder accertate le proprie patologie quale situazione di handicap, rientrante nella definizione eurounitaria. La ricorrente ha chiesto, al contempo, sia lo scomputo dal comporto delle assenze per malattia dipendenti dalla fibromialgia, sia l’adibizione, quale accomodamento ragionevole, al lavoro agile, con un numero minimo di rientri in presenza.

Il Giudice del Lavoro, da una parte, ha ordinato lo scomputo dal periodo di comporto delle assenze per malattia dovute alla suddetta patologia, dall’altra, ha dichiarato che il rifiuto della società di consentire alla lavoratrice di svolgere la prestazione in modalità di telelavoro configuri una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003. Ciò anche in considerazione del fatto che il perdurare della modalità di svolgimento della prestazione, prevalentemente in presenza, fosse idonea ad aggravare le condizioni di salute della ricorrente.

Il giudice capitolino, pertanto, accedendo alla tesi della difesa della lavoratrice (Studio Legale Salvagni), ha dichiarato il diritto della ricorrente, in ragione della propria condizione di disabilità, a svolgere la prestazione lavorativa prevalentemente mediante modalità di lavoro agile, con un massimo di quattro rientri mensili.


 

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