In data 27 dicembre 2022 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Anaste. Il contratto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Di seguito sono riassunte le novità principali rispetto alla precedente versione.
ASPETTI RETRIBUTIVI
L’aumento medio per i livelli retributivi è pari a 40€ mensili, per tredici mensilità. Allo stato attuale, i livelli retributivi del CCNL Anaste sono i più alti del settore tra i Contratti Collettivi maggiormente applicati.
Con riferimento al personale infermieristico, viene sancito un netto rialzamento dell’indennità professionale,
che passa da 37 a ben 155€ mensili.
Infine, è stata stabilita l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 300€, da corrispondersi in 15 rate mensili: nel complesso, dunque, i lavoratori riceveranno da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024, un aumento medio mensile pari a circa 60€ (40€ di stipendio, 20€ a titolo di una tantum).
Entro questo termine, le parti si sono impegnate a rinnovare ulteriormente il Contratto Collettivo ed i livelli retributivi.
Di seguito i livelli retributivi aggiornati.
Al tabellare aggiornato occorre aggiungere:
una quota a titolo di “una tantum” pari a 20,00€ mensili, da erogarsi per quindici mensilità da
Gennaio 2022 a Febbraio 202
per il personale infermieristico, un’indennità fissa mensile pari a 155,00 € erogata per 12 mensilità;
per il personale con livello di inquadramento di quadro, un’indennità di funzione pari a 77,47 €
mensili.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
E’ stata confermata la convenzione con REALE MUTUA, che garantirà in tutto il territorio nazionale un’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori del comparto.
Il datore di lavoro è obbligato a garantire l’assistenza sanitaria ai propri dipendenti. In caso contrario, dovrà versare al lavoratore 16,00 euro per tredici mensilità.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.
E’ stato aggiornato il sistema di classificazione del personale, eliminando le figure professionali non previste dalla normativa di riferimento. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo livello di inquadramento (3S) riservato alle seguenti figure: assistente domiciliare e dei servizi tutelati, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio assistenziale (OSA).
Confermato il livello già previsto per gli Operatori Socio-Sanitari (4^), Infermieri ed Educatori (6^) e per tutte le altre professionalità del comparto.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO
Il pagamento al 100%, inoltre, è previsto anche per:
Eventi di malattia con durata non inferiore a 5 giorni di assenza;
Contagio da covid o quarantena fiduciaria, nel caso in cui l’evento non sia più inquadrato come
infortunio sul lavoro;
Day hospital o ricoveri ospedalieri, comprensivi dei conseguenti giorni di prognosi.
Riguardo alle assenze brevi, inoltre, gli eventi retribuiti nel corso dell’anno passano da uno a due, con un aumento della relativa indennità di carenza: 90% al primo evento (prima era 50%) e 75% per il secondo evento.
patologie gravi, croniche o continuative che – insieme a day hospital, ricoveri ospedalieri e conseguenti giorni di prognosi – non vengono mai conteggiati nel periodo di comporto.
Infine, si obbligano le strutture di risorse umane a dare un riscontro sul conteggio del comporto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del lavoratore.
passa dal 60% al 90% della retribuzione.