Licenziamenti, da oggi cambiano le regole per il ricorso al giudice del lavoro

La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e veloce, introdotto con la riforma del processo civile.

LA RIFORMA

Il D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 32) cambia nuovamente le regole, introducendo gli artt. 441 bis, ter e quater al codice di procedura civile.

Dal 28 febbraio 2023 il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento si applica a tutte le controversie nelle quali con l’impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  La caratteristica fondamentale delle novità introdotte è rappresentata dal perseguimento della celerità dei tempi del giudizio. Da ciò l’indicazione del carattere prioritario delle controversie e la previsione della possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà.

La riduzione dei termini non è obbligatoria, ma viene appunto decisa dal giudice in base alle circostanze esposte nel ricorso.

Esercitata tale facoltà dal giudice, conseguono due momenti di automaticità: 

 il limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni; 

il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto alla metà.

All’udienza di discussione, inoltre, il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.

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