I datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro (attrezzature utilizzate, sostanze e preparati impiegati, mansioni svolte) garantendo una formazione specifica con una visione attenta alla tutela della maternità.
Sono tutelate le lavoratrici in stato di gravidanza, le lavoratrici puerpere (post partum), in allattamento (fino al settimo mese di età del figlio, naturale adottato o in affidamento) e, ovviamente, il bambino stesso.
Il datore di lavoro deve preventivamente valutare la presenza di rischi e, successivamente, se tali rischi rientrano tra le attività pregiudizievoli, attuare le più idonee misure di prevenzione e protezione, tra cui l’interdizione dal lavoro.
Negli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. sono elencati dettagliatamente agenti e condizioni di lavoro definiti faticosi, pericolosi e insalubri.
Inoltre, si ricorda che è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6 del mattino, dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di presenza di rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza il datore di lavoro ha l’obbligo, ove possibile, di adibirla ad altre mansioni, modificare temporaneamente le attività, oppure l’orario di lavoro, al fine di attuare idonee misure di prevenzione e protezione.
In caso ciò non sia possibile e nel caso di lavorazioni vietate, alla lavoratrice sarà immediatamente interdetto lo svolgimento delle proprie mansioni ed ella dovrà presentare domanda di congedo di maternità all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) territorialmente competente.
La lavoratrice ha l’obbligo di:
Fino al 31 dicembre 2023 è possibile richiedere all’INPS il rimborso dei costi sostenuti per le rette degli asili nido o per l’assistenza domiciliare fino a un massimo di 3.000 euro.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova forma di pensionamento anticipata, denominata cd. “Quota 103”. L’INPS, con il messaggio n. 754, ha comunicato che è già possibile presentare istanza di accesso.
La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e veloce, introdotto con la riforma del processo civile.