A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi – sia dipendenti che collaboratori – possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL).
Si offre una panoramica sintetica delle principali informazioni fornite dalla circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024, facilitando la comprensione delle norme e delle procedure per l'accesso alla prestazione.
1) ACCESSO ALLA NASPI PER I DIPENDENTI SPORTIVI
Requisiti specifici:
N.B. : è irrilevante il settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.
Requisiti generali (sono quelli già previsti per tutti i dipendenti):
IMPORTO:
L’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile (fino ad un massimo di 1.550,42 €).
DURATA:
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.
2) ACCESSO ALLA DIS-COLL PER I COLLABORATORI SPORTIVI
Requisiti specifici:
Requisiti generali (sono quelli già previsti per tutti i collaboratori):
IMPORTO:
L’indennità DIS-COLL è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile (fino ad un massimo di 1.550,42 euro). Il reddito medio mensile si calcola secondo una formula enunciata dall’INPS nella circolare n. 67/2024.
DURATA:
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.
3) CUMULO E SOSPENSIONE DELL’INDENNITA’ NASPI E DISCOLL
Riguardo alla compatibilità tra indennità di disoccupazione (Naspi o Discoll) e attività lavorativa, i lavoratori sportivi seguono le medesime regole già previste per la generalità dei lavoratori.
Pertanto, essi sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto e l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato e/o svolgimento di attività autonoma/parasubordinata.
ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE DILETTANTISTICO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:
Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro.
Anche quest’anno è disponibile il Bonus Sostegno al Reddito (SaR) 2024, una misura di sostegno economico destinata ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (ex interinali) e che ora si trovano in stato di disoccupazione involontaria.
A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi – sia dipendenti che collaboratori – possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL). Si offre una panoramica sintetica delle principali informazioni fornite dalla circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024, facilitando la comprensione delle norme e delle procedure per l'accesso alla prestazione.
La guida SNALV Confsal per i lavoratori impegnati in funzioni elettorali