Lavoratori sportivi, come richiedere l’indennità di disoccupazione

A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi – sia dipendenti che collaboratori – possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL).

Si offre una panoramica sintetica delle principali informazioni fornite dalla circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024, facilitando la comprensione delle norme e delle procedure per l'accesso alla prestazione.

 

1) ACCESSO ALLA NASPI PER I DIPENDENTI SPORTIVI

Requisiti specifici

  • essere un lavoratore sportivo subordinato (con contratto di lavoro dipendente o di apprendistato professionalizzante)
  • essere iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

N.B. : è irrilevante il settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.

Requisiti generali (sono quelli già previsti per tutti i dipendenti): 

  • Status di disoccupato e perdita involontaria del proprio lavoro (es. licenziamento, dimissione per giusta causa, scadenza del contratto a termine)
  • Requisito contributivo (tredici settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi)

IMPORTO:
L’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile (fino ad un massimo di 1.550,42 €).

DURATA: 
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.

 

2) ACCESSO ALLA DIS-COLL PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Requisiti specifici:

  • Essere un lavoratore sportivo con contratto di collaborazione coordinata continuativa;
  • Essere iscritto alla Gestione Separata INPS (tale obbligo sorge al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000 euro annui)

Requisiti generali (sono quelli già previsti per tutti i collaboratori): 

  • Status di disoccupato e perdita involontaria del proprio lavoro (es. licenziamento, dimissione per giusta causa, scadenza del contratto a termine)
  • Requisito contributivo (un mese di contributi versati in Gestione separata, nel periodo che va: DAL 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro AL predetto evento)

IMPORTO:
L’indennità DIS-COLL è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile (fino ad un massimo di 1.550,42 euro). Il reddito medio mensile si calcola secondo una formula enunciata dall’INPS nella circolare n. 67/2024.

DURATA:
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

 

3) CUMULO E SOSPENSIONE DELL’INDENNITA’ NASPI E DISCOLL

Riguardo alla compatibilità tra indennità di disoccupazione (Naspi o Discoll) e attività lavorativa, i lavoratori sportivi seguono le medesime regole già previste per la generalità dei lavoratori.
Pertanto, essi sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto e l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato e/o svolgimento di attività autonoma/parasubordinata.

ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE DILETTANTISTICO CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: 
Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro.

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