PERMESSI ELETTORALI: CHI NE HA DIRITTO E COME UTILIZZARLI

In vista della tornata elettorale dell’8 e del 9 giugno, si ritiene utile fornire indicazioni sulla modalità di richiesta e di utilizzo dei permessi elettorali. Questi, infatti, sono uno strumento essenziale per assicurare la partecipazione democratica dei lavoratori senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro: i relativi giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative.

1) COSA SONO E CHI NE HA DIRITTO

I permessi elettorali (disciplinati dall’art. 110 del d.P.R. n. 361 del 1957, oltre che dai Contratti Collettivi di riferimento) consentono ai lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, di assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento di funzioni elettorali presso gli uffici elettorali di sezione: nello specifico, i permessi sono riconosciuti ai lavoratori che svolgono la funzione di “scrutatore”, “presidente di seggio”, “segretario”, “rappresentanti di partito, di lista o di gruppo”, “rappresentanti dei promotori di referendum”, lavoratori impegnati a vario titolo (es. vigilanza). 

 2) COME RICHIEDERLI

I lavoratori che vogliono usufruire di questi permessi devono presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro, allegando la documentazione che ne attesta il diritto. Trattandosi di un diritto garantito ai lavoratori, il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire ai propri dipendenti di adempiere a tale compito. Al rientro al lavoro, i lavoratori dovranno fornire una certificazione redatta dal Presidente di seggio, attestante l'orario di inizio e di fine presenza al seggio elettorale.

3) RETRIBUZIONE

Il tempo concesso per i permessi elettorali può essere:

  • retribuito come ordinaria giornata lavorativa, se la giornata di assenza coincide con un giorno lavorativo;
  • compensato con giorni di riposo compensativo (o col pagamento di una quota aggiuntiva di retribuzione), se la giornata di assenza coincide con giornate di riposo del lavoratore o con giorni festivi.

La giurisprudenza ha stabilito che, se le operazioni elettorali occupano anche solo una parte della giornata, il lavoratore ha diritto all'intero giorno di assenza retribuito (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002). Ad esempio, se lo scrutinio finisce alle tre del mattino di lunedì, il lavoratore può assentarsi per tutta la giornata e ricevere la retribuzione giornaliera integrale.


 

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