Disabilità, le novità dell’ultimo Decreto Legislativo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il provvedimento definisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato della persona con disabilità.

Di seguito l’approfondimento del comparto “Lavoratori fragili” – SNALV Confsal.

DEFINIZIONE DISABILITA’
Il Decreto sposa un nuovo modello, quello “biopsicosociale”, che dovrebbe favorire un cambio di approccio sui temi della disabilità, anche da un punto di vista culturale. In tale ottica, l’art. 2 prevede una nuova definizione della «condizione di disabilità», che consiste in «una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».

Il provvedimento, inoltre, sostituisce la locuzione “portatore di handicap” con l’espressione “persona con disabilità”; parimenti la “condizione di gravità” lascia il posto alla locuzione “persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo”, con conseguente abolizione di tutte le altre desuete definizioni.

In base al Decreto, dunque, alla nuova e diversa definizione di persona con disabilità corrisponderà il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla necessità di sostegno che può essere: “lieve”, “medio” o “intensivo” (quest’ultimo necessariamente “elevato” oppure “molto elevato” se collegato a situazioni di non autosufficienza). 

In definitiva, la correlazione fra disabilità e gravità della menomazione viene sostituita da una nuova correlazione fra disabilità e intensità dei sostegni necessari ad assicurare la partecipazione delle persone alla vita sociale, familiare, lavorativa. 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Un’altra importante novità riguarda il procedimento valutativo di base, indispensabile per accedere ai sostegni di cui si ha diritto. Ci sarà, infatti, un unico procedimento che sostituisce tutta quella serie di procedure generali (ad esempio, invalidità civile, disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa) o mirate (ad esempio cecità civile, sordità civile, sordo cecità; non autosufficienza, disabilità gravissima) che si erano andate stratificando nel tempo. 

Il nuovo processo valutativo medico-legale, inoltre, prevede un cambiamento radicale dei criteri di valutazione della disabilità e sarà affidato in via esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’INPS. 

Nei successivi articoli (artt. 18 – 32), il d.lgs. 62/2024 definisce anche la procedura partecipata che porta, attraverso una valutazione multidimensionale, alla stesura del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Fra le aree di intervento espressamente previste dal progetto di vita vi è l’area della formazione e quella del lavoro (art. 26).

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 
Il provvedimento in esame, infine, introduce all’interno della l. n. 104/1992 l’articolo 5-bis che definisce l’accomodamento ragionevole come quelle modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non comportino un carico sproporzionato o eccessivo, adottati nei casi particolari in cui è necessario, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di parità con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, in conformità con l’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.  In coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della l. 104/1992 si chiarisce che l’accomodamento ragionevole viene attivato solo come misura sussidiaria non andando a sostituire il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e supporti previsti dalla normativa vigente.

Tale previsione si affianca a quella già contenuta nel Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (art. 3, comma 3-bis) che prevede l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro.

Proprio su quest’ultimo aspetto, a parer dello SNALV Confsal, non residuano ulteriori dubbi circa la vasta gamma di interventi che il datore di lavoro è tenuto a garantire nei confronti della persona con disabilità, anche alla luce della corposa giurisprudenza che si è prodotta in materia. Tali interventi possono riguardare diverse modalità organizzative e lavorative (come, ad esempio, quella del lavoro agile o smart working), ma anche azioni di formazione e di tutoraggio del personale dipendente chiamato ad affiancare il lavoratore con disabilità, oltre a pratiche attive di integrazione ed inclusione. 


 

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